01 dicembre, 2014

Comitato della Magnifica Comunità di Grado

Ricevo e pubblico per conoscenza senza commentare alcunché dalla “Magnifica Comunità di Grado”

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Premessa:
L’accanita e sistematica censura de “IL PICCOLO” solo perché tuteliamo gli antichi ma tuttora vitali diritti della “Comunità di Grado, è parte integrante della caricatura dell’informazione democraticamente intesa. Finalizzata a censurare le notizie scomode perché sono semplicemente vere. E così normalizzare anche questo ripascimento al mercurio. Con il rischio di non poterne rivendicare la bonifica perché inesistente in quanto non pubblicato dai media e perciò non ha fatto notizia. Una strategia che “sull’Isola del Sole” funziona sempre. Chiunque riceva questa mail, è pertanto  pregato di divulgarla a sua volta onde garantire la libertà di manifestazione del pensiero ed il diritto dei cittadini ad essere informati (art. 3 della Costituzione Italiana – art 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea).

         

    Comitato per l’Amministrazione Separata degli Usi Civici di Grado
“Magnifica Comunità di Grado”
(Registrato Agenzia Entrate – Ufficio di Monfalcone, al n .ro 1013 dd. 29.04.2008)


All'Ill.ma  CORTE  DEI   CONTI   del  Friuli Venezia Giulia
34135  TRIESTE  Viale Miramare, 19


All’Ill.ma PROCURA DELLA REPUBBLICA
34170  GORIZIA   Palazzo del  Tribunale


All’Ill.ma SOPRINTENDENZA  PER  I  BENI  ARCHITETTONICI   E  PAESAGGISTICI
                 del Friuli Venezia Giulia
34132  TRIESTE  Piazza della Libertà, 7


Oggetto: superamento della “concentrazione di soglia contaminante” (CSC) del parametro mercurio e del parametro fenantrene nel materiale riversato, a titolo di  ripascimento, su di un settore della  spiaggia principale di  Grado come da  notifica di  contaminazione dd. 7    maggio  c.a. dell’Ill.ma Procura in epigrafe.
           
   
Facendo seguito al ns. esposto per presunto danno erariale ambientale dd. 24 giugno c.a., si allega una telegrafica mail (all. 1)  dd.  27 giugno c.a. a firma del  Consigliere  comunale Fiorenzo Facchinetti.
A pag. 23 ultima riga di un verbale non precisato, riferendosi all'Assessore Emiliano Gordini, si legge:“ Presente alle  operazioni  di  campionamento  in  mare l'incaricato  del Comune dott. Emiliano Gordini”  (assessore all'ambiente ed alla pesca);

ed a pag. 26 dello stesso verbale: “Nel   caso dei  campionamenti   in  mare  i   verbali  sono   stati    firmati   dai   dipendenti  Arpa presenti, e  dopo lettura anche dal  rappresentante  del Comune (presumibilmente lo stesso Gordini), al quale né è stata fornita una copia”;

“nel  caso dei  campionamenti  sul  litorale  il verbale redatto e firmato dai tecnici Arpa, è stato co- 
munque letto e  fatto firmare al dott. Emiliano Gordini, al quale ne è stata fornita una copia, per la notifica di inizio analisi”;

in conclusione, si legge: “ Chissà  a  quale  titolo  era  presente   l'Assessore, dipendente  dell'OGS  (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale), al quale, con  determina  dirigenziale n.1.051/08.09.2011  l'Arch.  De  Walderstein aveva  affidato (a  seguito procedura di  gara) l'incarico  per la  realizzazione  delle  indagini  geofisiche, geognostiche  e  la  caratterizzazione topografica e geotecnica della spiaggia, al fine di poter procedere con  la  progettazione definitiva-esecutiva, verso il corrispettivo di €. 14.399,00 (€. 11.900,00 + €. 2.499,00 PER I.V.A. 21%) ? ? ? “. (Punti interrogativi nel testo).

A quanto si rileva, la mail solleva una presunta identità tra controllore e controllato in capo all’Assessore Emiliano Gordini, presente in nome e per conto del Comune, ai campionamenti in mare e  sul litorale controfirmando i  rispettivi verbali. E nel contempo, come si legge, anche in veste di dipendente dell’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale), incaricato delle indagini sopra indicate verso un corrispettivo di  €  14.399. (cfr. determinazione dirigenziale n° 1340 dd. 19/12/13).

Ciò premesso, il materiale di ripascimento risulta estratto, nel periodo 28/1/2013 - 05/4/2013, sui fondali della “FOSA”. Storico canale di accesso al porto di  Grado, caratterizzato da rottami ferrosi e non ferrosi, residuati bellici del  I°  e II° conflitto mondiale. Intere catene inquinanti, metalli pesanti e non esclusi ordigni esplosivi ad alto potenziale (cfr. Il Piccolo dd. 28/8/14 all. 2). Dunque un “sorvegliato speciale” visto anche il superamento delle concentrazioni di soglia contaminante (CSC) di fenatrene e mercurio, riscontrate dall’Ill.ma Procura della Repubblica in epigrafe nel materiale riversato sulla spiaggia.

Con decreto n° 200 dd. 20/12/2010 ed un finanziamento pari a €  300.000=, l’Assessore regionale alla protezione civile delegava il Comune di Grado all’intervento. Affidato, con  determinazione dirigenziale n° 538 dd. 12/05/2012,  al personale dell’Area Tecnica - Servizio LL.PP . Si badi, non all’arch. Andrea de Walderstein, responsabile dell’area, autore del progetto, direttore dei lavori e responsabile unico del procedimento (cfr. determinazione dirigenziale n° 1340 dd 19/12/2013).
Curiosità a parte, i responsabili aut corresponsabili sono tenuti a spiegare, sia l’impiego di tale materiale, sia la promozione del “sorvegliato speciale” a “cava di prestito” (cfr. determinazione dirigenziale n° 1706 dd. 30/12/2011). Una scelta quantomeno illogica alla luce della notifica  in oggetto e sul piano dei fatti.

Coerentemente con quanto sopra può intanto ben parlarsi, ad insindacabile giudizio della “Magnifica Comunità di Grado”, di un ripascimento in contrasto con l’interesse pubblico e con il comune buon senso. Considerata la piena volontà dei responsabili aut corresponsabili di portarlo a termine con materiale rivelatosi nocivo (cfr. notifica di contaminazione) per di più su di un’area balneare assoggettata a vincolo paesaggistico (D.lgs 42/04) e diritto di Uso Civico (L. n° 1766/27). A nulla rilevando la ” bonifica bellica superficiale” (cfr. determinazione n° 1006 dd. 01/09/2011) e quella dei materiali ferrosi, assolutamente irrilevanti rispetto all’abbattimento delle (CSC) di fenantrene e mercurio. Per cui si ritiene di poter, intanto, contestare un primo supposto danno erariale al pagamento di tali irrilevanti  bonifiche.

A quanto consta, nessun materiale di ripascimento appare inoltre rifiutato perché nocivo o inidoneo e come tale detratto nella contabilità dei lavori. Da qui, il legittimo dubbio che progetto e capitolato speciale d’appalto non abbiano neppure ipotizzato la salvaguardia delle sabbie originarie. Lo stesso a dirsi  per i verbali in premessa, a firma del dott. Emiliano Gordini e dell’arch. Andrea de Walderstein. Idem per il certificato di regolare esecuzione, relazione del conto finale e verbale di collaudo.

All’esito della notifica di contaminazione e di quanto segnalato dalla “Magnifica Comunità di Grado” sin dal 24 giugno c.a., voglia l’ill.ma Corte avviare un’indagine onde accertare l’ipotesi di un danno tipicamente erariale. Commisurato al valore paesaggistico e balneare, alla perdita d’immagine ed ai costi sostenibili per l’eventuale rimessione in pristino della  spiaggia. Tenendo conto di ogni supposta partita di danno e dell’incidenza, economicamente valutabile, sull’afflusso turistico. Inclusi i costi per la sostituzione del materiale di ripascimento resi al costo sociale del danneggiamento. Tenendo altresì presente che, secondo la nostra opinione, i presunti responsabili aut corresponsabili avrebbero in ogni caso omesso di attivarsi, come dovuto, per impedire quanto accertato da quattro tecnici di chiara fama e da una primaria società specializzata in siti inquinati, su incarico dell’Ill.ma Procura. 

Sicchè alla prova dei fatti, delle due l’una: o sono inattendibili le oggettive risultanze analitiche e normative accertate dall’Ill.ma Procura in epigrafe di cui non vediamo ragione alcuna di dubitare. Vista, tra l’altro, la piena concordanza con i campionamenti  dell’ARPA  affidati dallo stesso de Walderstein (cfr. determinazione dirigenziale n° 1051 dd. 08/09/2011). E con quello affidato dalla GIT , caratterizzato da tenori di mercurio nettamente superiori.

Oppure, ad insindacabile giudizio della “Magnifica Comunità di Grado”, rimangono in piedi le ipotesi di danneggiamento aggravato della spiaggia e del tratto di mare antistante per inidoneità del materiale di ripascimento. Caratterizzato da “un rischio non tollerabile”, sino ad 1 m. di profondità, “per inalazione outdoor e per ingestione da parte dei bambini Pica”  (cfr. notifica di contaminazione).

Fatti e circostanze deporrebbero, a nostro avviso, per la seconda ipotesi. Ancorchè imputabili, stando ai soliti ambienti politici ed istituzionali, a cause naturali preesistenti alla notte dei tempi. Anziché allo sversamento di migliaia di cubi (il cubaggio totale pare un mistero delle Piramidi). Pacificamente estratti dalla “FOSA” ed altrettanto pacificamente riversati sulla spiaggia grazie ad un contratto d’appalto con il criterio del prezzo più basso (cfr. determinazioni dirigenziali  n° 365  dd.  24/04/2013 n° 768  dd. 16/08/2013 – n° 1340 dd. 19/12/2013).

Contratto incompatibile, a nostro parere, con il canone fondamentale e strategico del Diritto dell’Ambiente noto come principio di precauzione (art. 301 D.lgs 152/06 e paragrafo 2  Trattato C.E.). Ergo con un’esecuzione a regola d’arte centrata sulla corrispondenza tra i materiali di ripascimento e le sabbie originarie. Non parliamo del libro dei sogni. Parliamo dell’interesse pubblico alla fruizione ed alla conservazione ambientale e paesaggistica della Spiaggia Internazionale di Grado.  In ogni caso, prevalente sui supposti minori costi di scavo.

Ferma restando l’eventuale responsabilità erariale a carico di soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile, voglia infine l’Ill.ma Corte valutare la regolare utilizzazione del finanziamento regionale, pari a 300 mila €uro. Sia sotto il profilo dell’interesse pubblico a mantenere inalterate le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del tratto di spiaggia in oggetto. Sia a tutela dell’immemorabile diritto di Uso Civico ivi gravante.

Tenendo presente che il diritto alla salute ” si presenta non solo come mero diritto alla vita ed all’incolumità fisica, ma (anche) come vero e proprio diritto all’ambiente salubre . . .” (cfr. Cass. Sez. Unite n° 5172   6 ottobre  1979).
Grazie all’interpretazione estensiva dell’Ill.ma Corte dei Conti, non va dunque inteso come diminuzione patrimoniale rilevabile dalle scritture contabili, ma anche come un danno pubblico alla Collettività ove suscettibile di valutazione economica (Corte dei Conti, Sez. I, 15-5-1973 n° 39).

L’oggettiva e puntuale ricostruzione dei fatti operata in notifica pare, tra l’altro, sollevare un inquietante interrogativo sulla destinazione dei materiali scavati sulla “FOSA”, ovvero “sorvegliato speciale”. In quanto si dubita potesse essere la spiaggia. Un “giallo” incombe dunque su questo “ripascimento story” e conseguentemente sui potenziali rischi sanitari non negoziabili al metil-mercurio, secondo l’Istituto Superiore di Sanità  (cfr. notifica di contaminazione).

Di contro,  il Sindaco non risulta aver adottato, a quanto consta, alcun provvedimento  contingibile ed urgente a tutela dell’incolumità e salute pubblica. Anzi, nel corso di una “festosa” cerimonia all'ingresso principale della Spiaggia con tanto di tappeto rosso, Autorità al gran completo, Banda civica, picchetto di Marinai in congedo, Associazioni e Bandiera Blu al vento, ha ribaltato le risultanze analitiche in narrativa (cfr. Il Piccolo dd. 30/06/14 all. 2). Fatto in linea di principio non privo di qualche legittimità. Ma, a parte la facile eloquenza, parecchio lontano a nostro sommesso avviso dalla realtà, avendo proclamato erga omnes:  “è stato stabilito (che il mercurio) non c'è”. (cfr. all. 2).

Una certezza sindacale, di giunta, di maggioranza aut minoranza consiliare, oppure di laboratorio ?  In ogni caso, ha tuttora il preciso obbligo di confrontarla con le analisi contrarie. Compresi i campionamenti commissionati dall’arch. de Walderstein, caratterizzati da (CSC) di fenantrene e mercurio ben oltre i limiti di legge (cfr. notifica di contaminazione).
Volendo, il Sindaco può sempre contestare anche la Corte di Cassazione a Sezioni unite in materia di danno esistenziale da illecito ambientale (sentenza n° 26972/2008). Salvo mettere in bilancio i costi di prevedibili cause internazionali, a cascata, per lesioni all'integrità psico-fisica di singoli fruitori della spiaggia. 

Uno scenario da incubo o appunto da “sorvegliato speciale” da cui non è facile uscire senza sostituire l’intero cubaggio possibilmente prima della prossima ”stagion”. L’equazione DANNO = MERCURIO, non pare infatti esorcizzabile alla stregua dell’allegro deficit, peraltro rigorosamente impunito, pari a 28  milioni di €uro dell’ex Ospizio Marino (record assoluto in Italia e probabilmente in Europa in rapporto ai residenti). Senza contare le lottizzazioni milionarie (in Euro si capisce) su aree “Galasso”. Le sistematiche stragi degli Usi Civici  al massimo affrancati, rigorosamente senza interpello dei “Graisani”, per un pezzo di pane. Tra cui, per £ 5.300.200,  un’area per la nautica da diporto del valore effettivo di 5 miliardi delle vecchie £ire. Altro record accertato e sanzionato unicamente dall’Ill.ma Corte tra il silenzio assordante di tutte, proprio tutte, le Istituzioni. Regione FVG in testa. Nel quadro, a dir poco, di un capovolgimento della gerarchia costituzionale tra pubblico interesse ed interesse privato. Dove, a nostro sommesso avviso, risplende appunto  il cosiddetto ripascimento della spiaggia.
Tanto premesso, facendo seguito a quanto esposto in data 24 giugno c.a. e considerato il pericolo concreto ed attuale derivante, a giudizio non solo nostro, dal superamento delle concentrazioni di soglia contaminante (CSC) in narrativa,
si chiede:
Una verifica diretta all’eventuale sussistenza di responsabilità omissive ex art. 328 c.p., ferma ogni altra ipotesi penalmente ravvisabile.

Una verifica sull’eventuale violazione della normativa che regola l’esecuzione delle opere pubbliche.

Una verifica sull’eventuale sussistenza di danno ambientale in capo ai soggetti legati alla P.A. da rapporto di impiego o servizio ai sensi dell’art. 313 comma 6 D.lgs 152/2006.

In fede,

                                                              Il  Segretario
                                                       (Giovanni Mattiussi)

Grado, 28 novembre 2014












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