“Magnifica Comunità di Grado”
mi ha inviato un corposo esposto che ha diretto alla Corte dei Conti.
Come al solito io pubblico con piacere le opinioni e, in questo caso, i fatti di tutti anche se non sempre mi trovano concorde, ma agire così per me è un valore e rappresenta l' essere liberi di pensare come ti pare nel rispetto delle opinioni degli altri.
Il documento è piuttosto corposo e lo pubblico sul mio cloud a questo link (basta cliccare per scaricarlo), qua sotto la parte finale dell' esposto con le richieste specifiche fatte alla Corte:
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incombe dunque sulla Spiaggia, principale meta turistica e di balneazione della Città, concretando un'ipotesi di danno erariale all'ambiente come definito dall'art. 300 comma 1 del D.lgs n° 152/2006 e dalla direttiva comunitaria 2004/35/CE;
una seconda tipologia di danni discende, a nostro insindacabile giudizio, dalla perdita di immagine, prestigio e fascino paesaggistico ed alla loro incidenza, economicamente valutabile, sull'afflusso turistico già penalizzato, a quanto consta, da disdette di abbonamenti, servizi in spiaggia e prenotazioni alberghiere;
una terza tipologia appare legata al depauperamento patrimoniale della proprietà collettiva di Uso Civico, vale a dire dei diritti reali di proprietà sull'intero comparto balneare (spiaggia-retrospiaggia-Parco delle Rose) ancorchè normati dalla legge speciale n° 1766/27 anziché dal codice civile.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti
chiedono
all'Ill.ma Corte di accertare:
- i soggetti responsabili.
- Se il finanziamento regionale è stato utilizzato in conformità ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione e di quelli programmati data la situazione di assoluta emergenza in calce alla determinazione dirigenziale n° 1101 dd. 11/10/2012 (all. 3).
- Quali siano, in caso di accertamento per colpa e/o dolo, le misure ritenute più opportune nei confronti dei soggetti eventualmente responsabili o corresponsabili del danno.
- Aggravato da presunta violazione della normativa che regola l'esecuzione delle opere pubbliche e senz'altro dei più elementari canoni della corretta gestione dei Beni Comuni di Uso Civico.
La quantificazione in via equitativa del presunto danno ambientale, salvo diversa valutazione dell'Ill.ma Corte, sia almeno pari ai maggiori costi relativi alla sostituzione e smaltimento del manto sabbioso contaminato.
Oltrechè commisurata al suo deterioramento rispetto alle condizioni originarie (Cass. sez. un. 25 giugno 1997 n° 5668 condivisa dalla Corte dei Conti);
La quantificazione a titolo di danno all'immagine ed al prestigio dell'intera Città, sia commisurata alla risonanza ed allarme che la vicenda continua a destare a livello interregionale e sul versante austriaco.
E quantomeno al lancio di una campagna pubblicitaria sui principali quotidiani interregionali ed austriaci per ricuperare la perdita di fiducia nell'attività di balneazione e fruizione della spiaggia.
Il danno al patrimonio dei Beni Comuni di Uso Civico di cui si chiede il risarcimento diretto, sia infine commisurato ai maggiori costi di sostituzione e smaltimento del manto sabbioso contaminato;
i sottoscritti, a norma degli artt. 90 e 408 c.p.p.
chiedono
di essere informati dell'eventuale archiviazione del presente esposto tramite il segretario della “Magnifica Comunità di Grado” qui generalizzato mediante Carta d'Identita' (all. 4).
In fede.
Grado, 24 giugno 2014
Giovanni MATTIUSSI (segretario), Emanuela CONTIN, Vittorio MARCHESINI, Pierangelo BRUNI, Egidio GIMONA, Gianmario DOVIER
1 commento:
La parte che mi piace di più è: "a nostro insindacabile giudizio". Quando uno pensa di avere le idee chiare....
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